Art. 4.
(Provvedimenti regionali).

      1. È facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano stabilire nell'ambito dell'autonomia impositiva decentrata, provvedimenti di sostegno alle piccole imprese, ai professionisti e alle società cooperative sociali individuati ai sensi dell'articolo 1, nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge.